Sicurezza Cantieri: Notifica Preliminare
Sicurezza Cantieri: Notifica Preliminare

NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI

La Notifica Preliminare, elaborata conformemente all’allegato XII, nonchè gli eventuali aggiornamenti, va inviata dal committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori.La notifica preliminare va trasmessa all’azienda unità sanitaria locale e all’Ispettorato del lavoro nonché al prefetto (Quest'ultimo caso solo per i lavori pubblici) territorialmente competente nei seguenti casi:

    1. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
    2. Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera.
    3. Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Per alcune tipologie di opere, la notifica preliminare va allegata anche alla documentazione relativa all'inizio lavori..

 
Tutte le informazioni sulla notifica preliminare le trovate sul sito: www.notificapreliminare.it
ATTENZIONE Dal 21 dicembre 2021 le notifiche preliminari alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. dal 04 dicembre 2018 sono cambiate le regole di invio della notifica preliminare La modifica introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Legge 04 ottobre 2018 nr. 113 prevede che la notifica preliminare venga inviata dal Committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto esclusivamente per i lavori pubblici. dal 05 ottobre 2018 sono cambiate le regole di invio della notifica preliminare La modifica introdotta dall'articolo 26 del Decreto Legge 04 ottobre 2018 nr. 113 prevede che la notifica preliminare venga inviata dal Committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto.
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APPROFONDIMENTI SICUREZZA CANTIERI ITALIAVediamo alcune indicazioni relative agli obblighi previsti in materia di sicurezza cantieri.Per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile
  • Lavori di
    • costruzione,
    • manutenzione,
    • riparazione,
    • demolizione,
    • conservazione,
    • risanamento,
    • ristrutturazione
    • equipaggiamento,
    • la trasformazione,
    • il rinnovamento o lo smantellamento
  • di opere fisse, permanenti o temporanee,
    • in muratura,
    • in cemento armato,
    • in metallo,
    • in legno
    • in altri materiali,
  • comprese
    • le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali,
    • ferroviarie,
    • idrauliche,
    • marittime,
    • idroelettriche e,
  • solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
  • le opere di bonifica,
  • di sistemazione forestale e di sterro.
  • Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
  • gli scavi,
  • il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

  • Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
  • Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
  • Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
  • Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
  • Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (0ra D.Lgs. 50/2016), e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
  • Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; Il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;
  • L'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
  • L'impresa esecutrice è l'impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
  • Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto122 territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3.
  • Per saperne di più sulla notifica preliminare leggi il nostro approfondimento all'indirizzo www.notificapreliminare.it

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